Nuove disposizioni anti-terrorismo per i punti internet.
Decreta:Art. 1.
Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo
privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici
a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono
tenuti a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per
impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano
preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici
offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di
accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di
identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;